Nel corso della riunione dello scorso 2 luglio tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate sono state affrontate le seguenti tematiche:
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Lettere di compliance (aiuti di Stato)
I crediti d’imposta concessi dalla legge a fronte dell’incremento del costo dell’energia con vari atti legislativi (art. 3, D.L. 21/2022; art. 6, D.L. 115/2022; art. 1, D.L. 144/2022; art. 1, D.L. 176/2022) sono stati talvolta cautelativamente indicati tra gli aiuti di Stato con il codice 999 nel quadro RS della dichiarazione dei redditi.
In relazione a tali indicazioni sono pervenute ai contribuenti lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I crediti suddetti non costituiscono aiuti di Stato e quindi non avrebbero dovuto essere indicati nel quadro RS della dichiarazione sussistendo, invece, l’obbligo di includerli nel quadro RU. La lettera di compliance è scaturita dal fatto che il codice 999 non ha trovato corrispondenza nel Registro nazionale degli aiuti di Stato il che ha determinato un’errata indicazione nel quadro RS della dichiarazione.
Non è necessario effettuare correzioni né altri adempimenti; la lettera di compliance assolve, in questo caso, una funzione informativa allo scopo di evitare la reiterazione dell’errore.
Naturalmente l’obbligo di indicazione nel quadro RS, con il relativo codice identificativo, permane per i crediti che costituiscano aiuti di Stato, circostanza che non ricorre nel caso dei crediti d’imposta energia oggetto di questa nota.
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Deleghe compensazione crediti d’imposta 4.0
In relazione alle deleghe di versamento contenenti compensazioni di crediti d’imposta Transizione 4.0, scartate o sospese, non esiste un canale diretto di comunicazione tra Agenzia delle Entrate e GSE.
Quando si rilevi l’assenza o l’insufficienza del plafond comunicato dal GSE, gli uffici non dispongono di ulteriori informazioni rispetto a quelle già riportate negli esiti delle deleghe e non possono fornire chiarimenti aggiuntivi sulle motivazioni del mancato utilizzo del credito. Per il codice tributo 6936 nelle ricevute di sospensione è stata introdotta un’apposita indicazione che informa il contribuente che la delega è stata sospesa in attesa delle comunicazioni del GSE; analoga informazione non è al momento presente nelle ricevute di sospensione per i codici tributo 6937 e 6938.
In caso di sospensione o successivo scarto della delega di pagamento, qualora il professionista o il contribuente ritenga che il plafond disponibile sia capiente e che il credito sia stato correttamente utilizzato, l’unico rimedio consiste nel rivolgersi direttamente al GSE per verificare la corretta trasmissione del flusso telematico all’Agenzia delle Entrate.
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Restituzione contributi previdenziali
In seguito a ricongiunzione presso CNPADC (Cassa previdenza dottori commercialisti) dei contributi a suo tempo versati all’INPS, la CNPADC rimborsa all’iscritto l’importo corrispondente alla parte dei contributi INPS non utili alla ricongiunzione, comprensivo di somme rivalutative determinate ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 45/1990.
Detti contributi INPS sono stati:
– in parte dedotti dal reddito dell’iscritto in quanto a suo carico e trattenuti dal datore di lavoro;
– in parte non dedotti dal reddito dell’iscritto in quanto versati a carico del datore di lavoro.
In ordine alla rilevanza ai fini dell’imposta sul reddito, il tema, limitatamente ai contributi previdenziali non dedotti e successivamente restituiti all’iscritto, in quanto non utili ai fini della ricongiunzione, è trattato nella risposta all’interpello n. 86 del 2024, nella quale è stato chiarito che gli stessi non assumono rilevanza reddituale e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Tale chiarimento non affronta, tuttavia, il tema della natura fiscale delle somme rivalutative determinate ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 45/1990. Sul punto, in assenza di specifici chiarimenti di prassi e tenuto conto della rilevanza della questione sia per la Cassa previdenziale sia per i professionisti interessati, gli Ordini si riservano di valutare la presentazione di una consulenza giuridica.
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Istanza di adesione a PVC
La definizione dei PVC è un istituto attivabile su iniziativa del contribuente e, una volta presentata l’istanza, l’Ufficio è tenuto a procedere alla corretta liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni sulla base dei rilievi contenuti nel verbale, con facoltà di poter correggere eventuali evidenti errori contenuti nel PVC.
La presentazione dell'istanza di definizione del processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997 comporta l'obbligo per l'Ufficio di procedere alla definizione sulla base dei rilievi contenuti nel verbale.
La definizione produce gli effetti previsti dalla normativa quale forma di accertamento parziale e non preclude l'esercizio dei successivi poteri istruttori e accertativi dell'Amministrazione finanziaria, che rimangono integri con riguardo a ulteriori elementi o profili non definiti ovvero a eventuali errori o omissioni riscontrati nelle constatazioni contenute nel PVC. Pertanto, la circostanza che l'Ufficio rilevi criticità nella ricostruzione contenuta nel PVC non costituisce, di per sé, motivo ostativo alla definizione richiesta dal contribuente, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di esercitare, anche dopo l’adesione del contribuente al PVC, gli ordinari poteri di controllo e accertamento.
