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Antiriciclaggio – Piano di Formazione

In supporto alle attività a carico degli Ordini Territoriali di promozione, vigilanza e controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti, così come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, il Consiglio Nazionale ha redatto il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11 D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 90/2017)” qui allegato.



Si invitano gli iscritti a prendere visione dello stesso, con particolare attenzione alla pag. 4, che cita:
Formazione degli Iscritti
Il Piano di Formazione viene affidato all’Ordine territoriale per la gestione e la programmazione dell’attività formativa degli iscritti, ma anche dei loro dipendenti e collaboratori. L’Ordine territoriale dovrà organizzare nell’arco di un anno eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, garantendo una offerta formativa per ciascuno dei due livelli previsti dal presente Piano di Formazione.
Sul punto varrà ricordare che l’art. 5, co. 2, del regolamento CNDCEC per la formazione professionale continua prevede che l’iscritto debba maturare, in ciascun triennio formativo, almeno nove crediti mediante attività formative aventi ad oggetto, tra le altre, la normativa antiriciclaggio.
Resta fermo che l’iscritto potrà assolvere all’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio anche partecipando a corsi organizzati da altri soggetti, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale (vd. il punto successivo).
Formazione interna allo studio professionale
Il titolare dello studio e le STP nell’arco di un anno dovranno organizzare eventi formativi, di durata non inferiore a tre ore ciascuno, per collaboratori e dipendenti, eventualmente aperti anche ai soci e/o agli associati, sufficienti a consentire una adeguata preparazione nella materia dell’antiriciclaggio. Per ciascun evento formativo organizzato dovrà essere redatto apposito verbale (vd. allegato 2), che dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere messo a disposizione degli organi di vigilanza a loro richiesta. Dell’attività di formazione attuata dovrà essere data menzione sul questionario annuale di controllo richiesto dall’Ordine di appartenenza. A ciascun partecipante dovrà essere fornito materiale didattico idoneo ad assicurare la normale consultazione anche durante le fasi di lavoro. L’attività di formazione può essere svolta:
- dal titolare dello studio che abbia assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio;
- da docenti esterni, esperti in materia di antiriciclaggio.
Il presente Piano di Formazione è operativo a partire dalla data della sua trasmissione agli Ordini Territoriali da parte del CNDCEC; a loro volta, gli Ordini territoriali trasmetteranno il Piano agli iscritti. Il Piano Formativo sarà aggiornato periodicamente a cura del CNDCEC”.

pdfPIANO DI FORMAZIONE