PER GLI ISCRITTI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ORDINARIO
(ossia non hanno richiesto esenzioni o rientrano in casi particolari per i quali si rimanda alla disciplina specifica)
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” così definita dal REGOLAMENTO emanato dal Consiglio Nazionale è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo.
Il periodo di formazione professionale continua è triennale.
Il primo triennio ha avuto inizio il 1° gennaio 2008.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’obbligo formativo triennale prevede l’acquisizione di 90 crediti formativi di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.).
Fermo restando il requisito finale di 90 crediti formativi nel triennio di riferimento, in ogni singolo anno bisogna acquisire un minimo di 20 crediti formativi.
Se l’obbligo formativo decorre dal secondo o dal terzo anno del triennio, i crediti vengono ridotti in proporzione (60 e 30 di cui 6 e 3 in materie obbligatorie).
Per gli iscritti che abbiano già compiuto 65 anni o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, fermo restando il requisito finale di 30 crediti formativi nel triennio in corso, di cui 9 in materie obbligatorie, per ogni singolo anno è necessario acquisire un minimo di 7 crediti formativi.
Dallo scorso triennio 2017/2019, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, NON SONO obbligati a svolgere l’attività di “Formazione Professionale Continua”.
Si rammenta che il regolamento della formazione prevede la possibilità di assolvere l’intero l’obbligo formativo triennale dei 90 crediti formativi, di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.) anche solo attraverso la modalità e-learning,
Riformulazione obbligo formativo anno 2020
Con l'Informativa 110/2020, il Consiglio Nazionale, ha comunicato che per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno, potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.
Per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022”.
FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato della circolare 26, è stato introdotto l’obbligo di conseguire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, 60 nel triennio.
Il triennio decorre dal 1° gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2022.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Questi 20 crediti potranno concorrere al raggiungimento della quota annuale (20 crediti) e triennale prevista per la formazione continua (90 crediti).
Di questi 20 crediti, almeno 10 crediti dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e qualificate dalla norma come materie gruppo A, mentre gli altri 10 crediti potranno sempre rientrare nelle materie gruppo A o in alternativa nelle materie non caratterizzanti la revisione legale come gruppi B e C.
Proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di formazione relativi agli anni 2020 e 2021
In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
La disposizione riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi all’anno 2020 e all’anno 2021.
Tutti i dettagli sul sito del Mef e nell'Informativa n. 4/2021 del CNDCEC
FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
I revisori dei conti degli Enti Locali, a norma dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionale, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisione presso enti locali.
Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.
Anche questi 10 crediti potranno concorrere al raggiungimento della quota annuale e triennale prevista per la formazione continua (20 e 90 crediti).
Si rammenta che dal 01/01/2020 i crediti formativi conseguiti nelle materie di Revisione degli Enti locali C.7bis, NON SONO PIU’ VALIDI anche per la formazione del revisore legale, come da determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020, il programma annuale di formazione dei revisori legali del Ministero dell’economia e delle finanze è stato aggiornato, escludendo i corsi in materia di revisione degli enti locali.