Come è noto, l’art. 179-ter, sesto comma, disp. att. c.p.c. definisce le modalità per ottenere la conferma dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita.
In proposito, questa disposizione prevede che i professionisti che aspirano alla conferma dovranno formulare domanda al presidente del tribunale ogni tre anni, allegando, oltre al certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione e al certificato o alla dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’ordine professionale, titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica.
A tale ultimo riguardo, l’art. 179-ter, settimo comma, dip. att. c.p.c. precisa che devono ricorrere, anche alternativamente i seguenti requisiti: