Nel corso della riunione dello scorso 3 febbraio tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate sono state affrontate le seguenti tematiche:
- Compensazioni crediti d’imposta nel concordato preventivo
Nel concordato preventivo (in continuità diretta o indiretta ovvero in regime liquidatorio), la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti dell’imprenditore concordante, che siano scaduti ma non pagati e che siano maturati in data anteriore all’apertura della procedura concordataria, non rappresenta una causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali sorti nel corso della procedura concordataria stessa.
- Comunicazioni società holding
L’obbligo di comunicazione annuale, utilizzata per comunicare i saldi e i movimenti riferiti all’anno solare precedente per tutti i rapporti in essere nell’anno di riferimento in capo alle società holding, è escluso per alcuni rapporti1. Pertanto, qualora la holding abbia comunicato mensilmente rapporti riconducibili solo ad uno di tali codici è esonerata, come gli altri operatori, da tale adempimento.
Le sanzioni riferibili alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 sono regolate dal comma 1 bis dell’art. 10 del D.Lgs. n. 471/19972;
All’omissione e all’irregolarità delle comunicazioni si applicano le regole generali in materia di ravvedimento operoso.