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Informativa CNDCEC n. 21/2024 - Iscrizione Portale Unico albo CTU, periti ed elenco nazionale - Autocertificazione unica ex art. 46 d.p.r. n.445/2000

Con riferimento alla procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall’art.16-novies d. l. n.179/2012 in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, come è noto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione, attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, entro il 4 marzo 2024. In forza dell’art. 5, comma 10, del D.M. n. 109 del 4 agosto 2023, inoltre, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1°marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno, sempre attraverso la procedura telematica prevista sul summenzionato Portale. A seguito della richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale al Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della Giustizia, da qualche giorno, il Portale Unico consente ai richiedenti l’iscrizione di allegare un’unica autocertificazione valida per tutti i documenti per cui è prevista dalla normativa vigente (residenza, anagrafica, iscrizione all’Ordine professionale, casellario giudiziale e carichi pendenti).

Per facilitare gli iscritti impegnati nella compilazione delle domande di iscrizione sul Portale unico, il Consiglio Nazionale ha predisposto un modello di autocertificazione unica ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 che potrà essere allegata in sostituzione delle singole autocertificazioni e/o documenti richiesti. Il modello di autocertificazione, ai fini del caricamento sul Portale, andrà salvato in formato PDF e debitamente sottoscritto, preferibilmente con firma digitale.

Informativa CNDCEC n. 21/2024