Nel corso della riunione dello scorso 15 marzo tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate sono stati affrontate le seguenti tematiche:
- Disciplina impatriati
In fase di controllo del diritto all’agevolazione contenuta nell’art. 16 D.Lgs. 147/2015, modificato dall’art. 5 del D.L. 34/2019, gli Uffici possono richiedere documenti probatori per accertare l’effettiva residenza estera (per esempio: contratto di lavoro attestante l’attività lavorativa svolta fuori dall’Italia; contratto di locazione, ogni altro documento idoneo a comprovare la presenza all’estero) in quanto, per dimostrare la residenza estera ai fini in questione, l’iscrizione AIRE è condizione necessaria ma non sufficiente come chiarito anche dalla Risoluzione 351 del 2008; occorre, pertanto, la prova dell’effettiva residenza all’estero, come indicato anche dalla Circolare 17/E del 2017.
- Modifica codice tributo
La modifica del codice tributo non deve essere eseguita dall’Ufficio territorialmente competente. La variazione, laddove non consentita tramite Civis, può essere richiesta anche a mezzo PEC o tramite il servizio consegna documenti e istanze, allegando apposita istanza sottoscritta dal contribuente, copia di un suo documento di identità ed eventuale delega alla presentazione in favore dell’intermediario con un suo documento di identità.
- Superbonus enti del terzo settore
Gli enti del terzo settore possono esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese superbonus sostenute anche nel 2025, sebbene il comma 1 dell'articolo 121 del DL 34/2020 faccia riferimento soltanto alle spese sostenute dal 2020 al 2024. Infatti, la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato l’art. 121, comma 7-bis, del D.L. 34/2020, il quale prevede per gli interventi rientranti nel superbonus la facoltà di optare per la cessione del credito o sconto in fattura ed è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Anche la Circolare 19 del 2022, par. 2.1, ha richiamato la modifica all’art. 121, comma 7-bis. Quindi le ONLUS, APS e le organizzazioni di volontariato, per le spese superbonus sostenute nel 2025, possono continuare ad esercitare le opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione (che è pari al 65% oppure al 110% se si tratta di onlus, organizzazioni di volontariato e APS che rispettano i requisiti di cui al 10-bis); possono però continuare ad esercitare queste opzioni se non ricorre la preclusione dell'articolo 2 del decreto legge 11 del 2023 e quindi deve trattarsi di enti già costituiti alla data del 17 febbraio 2023. Sulla deroga al divieto generale di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito per gli Enti del terzo settore, si veda la circolare 27 del 2023, par. 2.4.
L’indicazione che precede è riferita alla disciplina anteriore al D.L. 39/2024.
