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Informativa CNDCEC n. 126/2024 - Esperti indipendenti composizione negoziata –- Piattaforma telematica nazionale - Compilazione scheda sintetica.

A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 recante Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, si coglie l’occasione per tornare a precisare alcuni aspetti relativi all’implementazione della piattaforma telematica nazionale e alle modalità di compilazione della scheda sintetica dell’esperto indipendente (informativa 81/2024 e informativa n. 99/2024).

Per quanto attiene alle schede sintetiche di cui all’art. 13, comma 5, Unioncamere ha diffuso il modello che il professionista già iscritto nell’elenco degli esperti è tenuto a compilare. Come prevede il menzionato art. 13, comma 5, del Codice della crisi, infatti, la scheda sintetica, contiene informazioni utili all’individuazione del profilo dell’esperto ed è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del ministero della giustizia avente come oggetto la definizione della struttura della piattaforma telematica nazionale, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 2 del Codice.

Il decreto dirigenziale è stato adottato il 21 marzo 2023, a integrazione del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021.

La sezione VI del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, dedicata alla Scheda sintetica sul profilo professionale dell’esperto, precisa che la scheda sintetica prevista dall’articolo 13, comma 5, del Codice della crisi ha la funzione di agevolare le commissioni regionali di nomina, o comunque i soggetti deputati alla nomina dell’esperto indipendente, nella ricerca dei profili professionali più idonei rispetto alle esigenze della singola impresa che accede alla composizione negoziata.

La scheda sintetica è formata secondo il modello riportato nell’Allegato 4 del decreto dirigenziale ed è resa disponibile dalle Camere di Commercio che la mettono a disposizione dei professionisti tramite uno specifico supporto informatico, conforme al predetto Allegato.

Come spiega il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, la scheda risulta composta da:

  • una parte iniziale, che contiene i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l’ordine di appartenenza, con precisazione della data di iscrizione;
  • la prima sezione che contiene l’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, come precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29 dicembre 2021. A tali esperienze vanno aggiunte quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata;
  • la seconda sezione che contiene ulteriori informazioni che possono essere inserite dal professionista per consentire alle commissioni regionali una più completa valutazione dell’importanza delle esperienze indicate nella prima sezione (si tratta di informazioni relative a: settore merceologico dell’impresa interessata dalla ristrutturazione, fatturato, debito complessivo ristrutturato, numero di dipendenti, numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione);
  • la nota descrittiva, composta da massimo 2000 caratteri, con la quale il professionista può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili rispetto alle valutazioni demandate ai soggetti che nominano gli esperti (a mero titolo esemplificativo, peculiarità della singola ristrutturazione alla quale il professionista ha preso parte, particolare complessità di una o più negoziazioni seguite, la partecipazione a tavoli di negoziazione interbancari, etc.).

La compilazione della scheda sintetica avviene a cura del singolo professionista dopo la comunicazione del suo nominativo da parte dell’Ordine di appartenenza alla competente Camera di Commercio e dopo l’inserimento del nominativo nell’elenco regionale. Compiuto il procedimento di iscrizione all’elenco, infatti, l’interessato viene abilitato all’utilizzo del supporto informatico per la compilazione della scheda. Una volta compilata la scheda, il sistema informatico la invia automaticamente all’Ordine di appartenenza per le verifiche di competenza.

Ciò posto, è doveroso precisare che la scheda sintetica viene resa disponibile dalla Piattaforma telematica al professionista iscritto nell’elenco che ne cura la diretta e personale compilazione, attenendosi al modello di redazione.

Le verifiche che l’Ordine è chiamato a effettuare possono avere quale oggetto unicamente gli aspetti e le informazioni che lo stesso Ordine può verificare in virtù delle prerogative che l’ordinamento professionale gli riconosce; l’ambito delle verifiche dell’Ordine è limitato ai dati contenuti nella parte iniziale della scheda e a quanto specificato nella prima sezione dedicata all’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, cui fa riferimento l’art. 13, comma 3, del Codice della crisi e che sono meglio precisate nella circolare del Ministero della giustizia 29.12.2021, alle quali si vanno ad aggiungere quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata.

Si ritiene che l’Ordine non possa esprimersi sia con riguardo a quei dati, non individuati nella normativa di rango primario, che l’esperto di sua iniziativa va a inserire nella seconda parte del modello e che vengono indicati come informazioni aggiuntive, sia in ordine alle informazioni che l’esperto va a inserire nella nota descrittiva, composta da massimo 2000 caratteri, con cui il professionista fornisce ulteriori chiarimenti di natura qualitativa circa le singole esperienze maturate e le specifiche operazioni di ristrutturazione per agevolare le commissioni regionali preposte alla nomina nella valutazione dell’importanza dell’incarico svolto o dell’esperienza.

Alla luce di tanto, si precisa ulteriormente che, al fine di facilitare le attività di verifica degli Ordini di appartenenza, è opportuno che l’esperto già iscritto nell’elenco, utilizzando lo specifico supporto informativo, carichi sulla Piattaforma telematica la documentazione comprovante lo svolgimento delle esperienze professionali acquisite (quali sono, a titolo d’esempio esempio, gli incarichi giudiziali).

Informativa CNDCEC n. 126/2024