Strumenti di accessibilità

Featured

Codis DRE – Sintesi dei temi affrontati nella riunione del 16 settembre 2024

Nel corso della riunione dello scorso 16 settembre tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate sono state affrontate le seguenti tematiche:

  1. Vendita di beni da parte di Custode e Delegato alle vendite giudiziarie

Qualora, a seguito di aggiudicazione degli immobili di proprietà dell’esecutato con partita IVA cessata, venga emesso un decreto di trasferimento di taluni immobili e il Custode Delegato alla vendita debba emettere la fattura “in nome e per conto dell’esecutato”, in quanto irreperibile, come chiarito dalla Circolare ADE 14/E 2019 punto 7 (fattura conto terzi), sarà necessario che il Custode richieda l’autorizzazione del Giudice per chiedere la riattivazione della partita IVA all’Agenzia delle entrate.

In caso contrario, l’invio della fattura allo SDI tramite Fatture e Corrispettivi da parte del Custode verrebbe scartata in quanto la partita IVA del cedente risulta cessata in Anagrafe tributaria.

Una volta riattivata la partita ed inviata la fattura, sarà cura sempre del Custode chiederne la cessazione.

  1. Compensazioni in presenza di carichi superiori a 100.000 euro

In ordine alla compensazione di crediti tributari alla luce del nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006 in vigore dal 01/07/2024 (Circolare 16/E del 28/06/2024 - ESCLUSIONE DALLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO):

  • le informazioni relative ai carichi fiscali pendenti aggiornate per verificare i debiti che concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro (in particolare degli accertamenti) prima di operare una compensazione sono ritraibili dall'estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre che dal certificato carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • in caso di crediti IVA di gruppo ceduti al consolidato fiscale per il versamento delle imposte da CNM, il divieto di compensazione opera solo per i crediti utilizzati in compensazione tramite F24, non per le cessioni di credito all’interno del consolidato;
  • anche i crediti d'imposta derivanti da trasformazione di DTA, in quanto crediti di natura agevolativa, devono rispettare i limiti contenuti nel nuovo comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223 del 2006, così come chiarito dalla citata Circolare a pagina 26, salvo eventuali specifici ulteriori chiarimenti di prassi.
  1. Certificati regolarità fiscale ex art. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36 del 2023

A partire dal 16 settembre, i certificati di regolarità fiscale richiesti dalle stazioni appaltanti possono essere richiesti dalle stesse tramite il portale messo a disposizione da ANAC: per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa consultabile al seguente link.

  1. Comunicazioni a GSE per crediti d’imposta

In relazione all’anno di imposta da indicare sul modello F24 ai fini della compensazione dei crediti d’imposta si chiarisce che:

  • la FAQ del 16 aprile 2024, consultabile al seguente link, che recita testualmente “….. indicando il codice tributo e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione …”, si riferisce al caso in cui non è necessario l’invio della comunicazione preventiva al GSE ossia nei casi dettagliati nella stessa FAQ; la finalità è quella di evitare sospensioni non dovute per assenza della citata comunicazione preventiva;
  • la Risoluzione 25/E del 15 maggio 2024 che recita “…. Indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 (tra cui figura il 6936 n.d.r.) e – come anno di riferimento – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione al GSE” si riferisce, invece, ai casi in cui è necessario l’invio della comunicazione preventiva al GSE.