Nel corso della riunione dello scorso 3 febbraio tra il Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia e la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia – Agenzia delle Entrate sono state affrontate le seguenti tematiche:
- Compensazioni crediti d’imposta nel concordato preventivo
Nel concordato preventivo (in continuità diretta o indiretta ovvero in regime liquidatorio), la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti dell’imprenditore concordante, che siano scaduti ma non pagati e che siano maturati in data anteriore all’apertura della procedura concordataria, non rappresenta una causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali sorti nel corso della procedura concordataria stessa.
- Comunicazioni società holding
L’obbligo di comunicazione annuale, utilizzata per comunicare i saldi e i movimenti riferiti all’anno solare precedente per tutti i rapporti in essere nell’anno di riferimento in capo alle società holding, è escluso per alcuni rapporti1. Pertanto, qualora la holding abbia comunicato mensilmente rapporti riconducibili solo ad uno di tali codici è esonerata, come gli altri operatori, da tale adempimento.
Le sanzioni riferibili alle violazioni degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 sono regolate dal comma 1 bis dell’art. 10 del D.Lgs. n. 471/19972;
All’omissione e all’irregolarità delle comunicazioni si applicano le regole generali in materia di ravvedimento operoso.
- Accesso agli uffici
Si conferma che, qualora la disponibilità di appuntamenti riservati ai professionisti (CUP firmatari) sia esaurita, è possibile prenotare un appuntamento utilizzando il codice fiscale del cliente, munendosi di procura speciale o delega, a seconda del servizio richiesto, in sede di accesso in Ufficio.
- Riesame pratiche CIVIS
E’ ora possibile chiedere il riesame di un’istanza Civis su Cartella rigettata tramite la funzione “Consegna documenti e istanze”. Questa modalità è da utilizzare in luogo della richiesta inviata tramite PEC.
- Imposta di registro
Per i contratti da registrare in termine fisso, fino al 31 dicembre 2024 era previsto l’utilizzo dei soli contrassegni telematici mentre, dal 1° gennaio 2025, è ammesso anche il pagamento mediante F24.
1Si tratta di rapporti di tipo 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 97, 99.
Invece, in presenza di dati da comunicare sono previste quali tipologie di comunicazioni
nell’ambito del tipo invio ordinario: 1 = Nuovi rapporti, 3 = Saldi annuali, 5 = Chiusure rapporti;
nell’ambito del tipo invio straordinario:1 = Nuovi rapporti, 2 = Aggiornamento o sostituzione rapporti, 4 = Cancellazione, 5 = Chiusure rapporti (solo a causa di operazioni societarie e previa autorizzazione da parte dell’Agenzia dell’entrate a seguito di istanza), 6 = Reimpianto, 7 = Cambio Identificativo Rapporto, 8 = Presa in carico di rapporti, C = Chiusura rapporti generalizzata (previa autorizzazione da parte dell’Agenzia dell’entrate a seguito di istanza).
2 L’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 87/2024 ha modificato l’art. 10 del Decreto sanzioni, prevedendo: al comma 1, primo periodo, la riduzione delle sanzioni minime e massime, che passano da una misura compresa tra 2.000 ed euro 21.000 a quella compresa tra euro 1.500 a euro 15.000; l’abrogazione del comma 3 il quale fissava la presunzione secondo cui autori della violazione sono coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente. L’art. 10 come novellato trova applicazione per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.