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Mancata comunicazione dell’indirizzo pec all’Ordine – Sistema sanzionatorio introdotto dal decreto-legge “semplificazioni”

L’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (a seguito del d.l. semplificazioni “domicilio digitale”), obbligo stabilito - come è noto - dall’art. 16 del decreto-legge 185/2008.

Invitiamo gli iscritti a verificare, tramite la propria area riservata sul sito www.odcec.bg.it, che il proprio indirizzo PEC sia stato comunicato all’Ordine e ad accertarsi inoltre che lo stesso risulti funzionante. Coloro che non abbiano ancora comunicato all’Ordine un indirizzo PEC dovranno provvedere in tal senso entro e non oltre il prossimo 30 settembre.

In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine il Consiglio dell’Ordine provvederà ad attivare la procedura di diffida con successiva segnalazione dell’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio scorso.