Triennio 2023/2025 – promemoria obblighi formativi iscritti all’ODCEC
Vi ricordiamo che il 2025 è l'ultimo anno utile per adempiere all'obbligo formativo relativo al triennio 2023-2025.
ADEMPIMENTO FORMATIVO PER GLI ISCRITTI CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ORDINARIO
(ossia che non hanno richiesto esenzioni o che rientrano in casi particolari per i quali si rimanda alla disciplina specifica)
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” così definita dal REGOLAMENTO emanato dal Consiglio Nazionale è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo.
Il periodo di formazione professionale continua è triennale.
Il primo triennio ha avuto inizio il 1° gennaio 2008.
L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’obbligo formativo triennale prevede l’acquisizione di 90 crediti formativi di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.).
Per i nuovi iscritti nell’Albo, per coloro che passano dall’Elenco Speciale nell’Albo, per coloro che si reiscrivono nell’Albo e per coloro che, pur essendo iscritti nell’Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l’attività professionale, l’obbligo formativo ha inizio il primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’Albo, al passaggio nell’Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente l’attività professionale, con conseguente riduzione proporzionale del numero di crediti triennali.
Per gli iscritti che abbiano già compiuto 65 anni o compiano il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell’art. 1.
Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, NON SONO obbligati a svolgere l’attività di “Formazione Professionale Continua”.
Si rammenta che il regolamento della formazione prevede la possibilità di assolvere l’intero l’obbligo formativo triennale dei 90 crediti formativi, di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.) anche solo attraverso la modalità e-learning.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI FPC
I CREDITI FORMATIVI NON DEVONO IN ALCUN MODO ESSERE AUTOCERTIFICATI in relazione a:
- partecipazione a eventi formativi proposti in aula e online, accreditati dall’Ordine di Bergamo;
- partecipazione a eventi formativi, proposti in aula e online, organizzati da altri Ordini territoriali, dalle SAF, da enti formatori autorizzati, dal MEF e dal Consiglio Nazionale.
I crediti formativi acquisiti tramite la partecipazione a eventi organizzati in aula e online sono gestiti direttamente dal Consiglio Nazionale, che li trasmette agli Ordini territoriali.
Pertanto, è cura della Segreteria dell’Ordine aggiornare la posizione formativa di ogni singolo iscritto attraverso la procedura di importazione dei dati dalla piattaforma del CNDCEC.
Gli iscritti dovranno autocertificare esclusivamente i crediti relativi alle attività formative particolari (art. 16 del Regolamento della Formazione) utilizzando i fac-simile pubblicati sul sito dell’Ordine, al seguente link: Autocertificazione crediti formativi particolari.
TERMINI ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI AGLI EVENTI FORMATIVI
Il termine per le ISCRIZIONI e le CANCELLAZIONI agli eventi formativi è fissato, salvo diversa indicazione, a due giorni lavorativi antecedenti la data dell’evento, ovvero entro le ore 24:00 della "Data di chiusura delle prenotazioni" indicata sul portale FPCU nella pagina dell’evento, sia che gli eventi siano a pagamento che gratuiti.
Pertanto, per quanto riguarda le iscrizioni, qualora non sia più possibile effettuare l’iscrizione online per scadenza del termine sopraindicato e vi siano ancora posti disponibili, gli iscritti potranno presentarsi presso la sede dell’evento e registrarsi al momento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per gli eventi online, invece, sarà necessario contattare la segreteria dell'Ordine per richiedere l'abilitazione.
Per quanto riguarda l’obbligo di cancellazione entro il termine stabilito, qualora gli iscritti siano impossibilitati a partecipare ai convegni, si rammenta che la mancata disdetta per più di tre volte nell’anno solare agli eventi gratuiti comporterà il blocco dell’accesso al portale FPCU.
L’utente sarà sbloccato previo il pagamento dei diritti di segreteria fissati in € 50,00.
Per la mancata cancellazione ai convegni a pagamento entro il termine di cui sopra, la quota di partecipazione al convegno sarà comunque dovuta.
CONVALIDA PRESENZE AI CONVEGNI
La partecipazione agli eventi formativi deve essere convalidata sia in entrata che in uscita e che la convalida può essere effettuata esclusivamente dal partecipante iscritto all’evento.
Nel caso in cui la convalida avvenga con modalità differenti, o se non venga registrata l'uscita, l'incaricato alla rilevazione non potrà procedere alla convalida della partecipazione all’evento e sarà tenuto a segnalarlo all’Ordine.
In tali casistiche, i crediti formativi relativi all’evento in questione non saranno riconosciuti.