Il Consiglio Nazionale ha pubblicato l'Informativa n. 116 del 27 ottobre 2016 con cui si trasmette l'avviso pubblico approvato dal Ministero dell'Interno per l'iscrizione nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla data del 3 novembre 2016 ed entro e non oltre le ore 18.30 del 15 dicembre 2016, i soggetti già iscritti sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti. Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile sopra indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento. informativa n. 116/2016
La Dottoressa Maria Rachele Vigani, Presidente della Onlus Communitas, ci ha segnalato che prosegue l'iniziativa, avviata ad agosto, a favore dei territori del centro Italia colpiti dal terremoto promossa dal Consiglio nazionale di categoria. Ricordiamo che la Onlus è stata già al fianco dei commercialisti abruzzesi ed emiliani nei sismi del 2009 e del 2012. I versamenti potranno essere effettuati sul conto corrente intestato ad Associazione COMMUNITAS ONLUS (IBAN: IT 20 W 0335901600100000112746), specificando nella causale "Terremoto 2016". Prossimamente il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il contributo fondamentale dei presidenti degli Ordini territoriali direttamente coinvolti, deciderà le iniziative ed i progetti a cui destinare i fondi raccolti. Sarà inoltre possibile effettuare una donazione presso la sede dell'Ordine nei giorni 3 e 4 novembre in concomitanza con lo svolgimento delle elezioni degli Ordini Territoriali.
Si trasmette la nota pervenuta da INAIL Direzione Territoriale di Bergamo relativa all'apertura delle iscrizioni al corso di formazione per l'utilizzo del software "CTRL MACCHINE" per la gestione delle manutenzioni.
Il Ministero della Giustizia ha differito dal 1° dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di “consentire il preventivo insediamento dei nuovi Consigli degli Ordini territoriali” ai quali spetta l’elettorato attivo.
Si comunica che a partire dal giorno 2 novembre 2016 le caselle di posta elettronica dell'ufficio Diritto Annuale (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) verranno disattivate. Contestualmente, collegandosi a servizionline.bg.camcom.it (attivo dal 2 novembre 2016), sarà resa operativa la nuova piattaforma telematica SERVIZI ONLINE per la trasmissione, previa registrazione, delle richieste di annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale, verifica pagamenti e/o sblocco certificazioni, rimborso diritto annuale e informazioni sul diritto annuale.
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 29 settembre 2016 relativa alle modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti nel Registro dei revisori. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che disciplina l'attività di revisione legale dei bilanci è stato di recente novellato per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 il quale ha recepito la Direttiva 2014/56/UE (c.d. nuova Direttiva revisione) ed ha esteso ai revisori legali l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata da comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2016, tramite l'apposito portale della revisione legale disponibile sul sito web della Ragioneria Generale dello Stato. La circolare n. 21 del 29 settembre 2016 chiarisce che i professionisti iscritti presso gli Albi, Ordini o Collegi già sottoposti ad analogo obbligo di legge possono indicare al Registro dei revisori la casella PEC già utilizzata per l'Ordine professionale di appartenenza o, in alternativa, ricorrere ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente. Per quanto riguarda, infine, i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori un valido indirizzo di PEC, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione se non una verifica della validità della stessa.