Strumenti di accessibilità

Incompatibilità Professionale

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità qualora l’Iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale.

Rientra in questa fattispecie “il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione”.

Qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, può presentare richiesta di passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale oppure la cancellazione dall’Albo. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’iscritto si trovi in una situazione di incompatibilità.


La “Dichiarazione ex artt. 45 e 46 d.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” deve essere trasmessa utilizzando la nuova funzione Sportello Digitale (istruzioni QUI)


REGOLAMENTI

Note interpretative (Aggiornamento del 1 marzo 2012) “La disciplina delle incompatibilita' di cui all’art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005 n.139


Estratti di pareri Pronto Ordini, Commissione Albo dell'ODCEC di Roma, Commissione Incompatibilità dell'ODCEC di Bergamo


Professore Universitario
La normativa in materia di docenza universitaria regola la possibilità di esercitare l’attività professionale sulla base della distinzione tra professori e ricercatori a tempo definito e professori e ricercatori a tempo pieno (art. 6, L. n. 240 del 2010). Trattandosi di normativa speciale non si applica la distinzione tra impiego part time e full time prevista per tutti gli altri dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la definizione degli incarichi a tempo definito e a tempo pieno l’articolo 10 del DPR n. 382 del 1980 prevede che i professori di I e di II fascia debbano dedicare alle attività didattiche: I. non meno di 250 ore annuali se optano per il tempo definito; II. non meno di 350 ore annuali se optano per il tempo pieno. L’esercizio dell’attività professionale, a condizione che non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza, è compatibile con il regime del tempo definito mentre è incompatibile con il regime del tempo pieno. Con riferimento al regime del tempo pieno sono, comunque, consentite attività, anche remunerate, connesse all’attività scientifica e didattica ed espressamente indicate dalla norma di riferimento, tra le quali le attività di valutazione e di referaggio, le lezioni e i seminari di carattere occasionale, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché pubblicistiche ed editoriali.

(27/06/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Docente presso istituti scolastici pubblici
Per il personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, l’articolo 92, comma 6, del DPR 417/1974 consente l’esercizio di libere professioni previa autorizzazione del direttore didattico/preside se l’attività professionale non pregiudica l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e viene svolta in orario compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.
(20/06/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Dipendente della P.A. - Casi particolari: personale delle Agenzie fiscali
L’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, consente ai dipendenti della Pubblica Amministrazione lo svolgimento della libera professione unicamente se gli stessi sono in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. In deroga a tale disposizione, che consente l’esercizio della libera professione se il dipendente pubblico è in regime di part-time, l’art. 4 del DPR 18/2002 prevede che il personale delle Agenzie fiscali non può esercitare a favore di terzi attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. Al personale delle Agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, nonché lo svolgimento delle attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati in genere e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.
(06/06/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Attività fiduciaria
L’iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non risulta in alcuna situazione di incompatibilità nel caso rivesta la carica di amministratore e socio di società di capitali, o di socio illimitatamente responsabile di una società di persone, che esercita attività fiduciaria ai sensi della Legge 23 novembre 1936, n. 1966.
(07/03/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Il titolare dell’impresa familiare
L’incompatibilità dell’iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialiste e degli Esperti Contabili con la titolarità dell’impresa familiare è sancita dall’art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 ed evidenziata dalle Note Interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal Consiglio Nazionale il 1° marzo 2012 (pagina 19, caso 16). Il Professionista potrà pertanto partecipare all’impresa familiare, ex art. 230 bis c.c., ma non esserne il titolare. Qualora si accerti che l’iscritto, anche se non titolare, abbia l’effettivo potere gestionale, tale attività sarà considerata incompatibile.
(04/04/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società di Revisione
In virtù della Direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo n. 39/2010, non si ravvisano causa di incompatibilità per l’iscritto all’Ordine, che sia socio, anche illimitatamente responsabile, e amministratore di società di revisione, di persone e di capitali.
(18/04/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Il Promotore Finanziario
Il Promotore Finanziario, definito dall’art. 31 del D.Lgs. 58/1998 come “la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'offerta fuori sede” (promozione e collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla sede legale), è un operatore specializzato nel collocamento di prodotti e servizi di investimento per conto di intermediari autorizzati, come ad esempio gli Istituti di Credito. L’incompatibilità dell’Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’attività di Promotore Finanziario è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 139/2005. La consulenza finanziaria può rientrare tra le attività del professionista solo se intesa in senso stretto e se quindi non si esplica in un'attività di intermediazione e non è retribuita con provvigioni.
(28/03/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Il Giornalista Pubblicista ed il Giornalista Professionista
Il Giornalista Pubblicista, iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, svolge l'attività giornalistica pur esercitando altre professioni o impieghi. Egli può dunque definirsi come una persona appassionata di uno specifico argomento che collabora con testate giornalistiche mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze per divulgare informazioni inerenti la propria materia di interesse.
Non vi sono profili di incompatibilità tra l’attività del Giornalista Pubblicista e quella del Commercialista.
Il Giornalista Professionista, che viene iscritto nello specifico Elenco tenuto dall’Ordine dei Giornalisti dopo il superamento dell’esame di Stato, a differenza del Pubblicista, svolge la professione giornalistica in modo esclusivo e continuativo.
L’incompatibilità tra l’attività di Giornalista Professionista e quella di Commercialista è sancita espressamente dall’art. 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 139/2005.
(21/03/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Attività di intermediazione e di procacciatore di segnalazioni
Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l’esercizio della professione da parte dell’Iscritto.
È pertanto incompatibile l’attività dell’Iscritto finalizzata a fornire a terzi informazioni relative alla propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie bancarie e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un compenso, anche non determinato in percentuale.
Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria clientela, possono configurare violazioni della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) ovvero sul segreto professionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 139/2005).
(14/03/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Effetti previdenziali
L'effetto meno conosciuto delle situazione di incompatibilità è quello previdenziale. Infatti gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità assicurativo - contributiva del professionista.
Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle situazioni di incompatibilità autonomo da quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche sull'intero periodo di attività dell’Iscritto.
(07/03/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società di capitali esercente attività commerciale
Una società di capitali esercente attività commerciale è partecipata da due soci entrambi iscritti all’Albo dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, per i due Iscritti all’Albo dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rivestendo la sola qualifica di soci, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
(28/02/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società di capitali: Amministratore Unico
Una società di capitali:
- è partecipata da due soci non iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ha quale amministratore unico, a seguito di specifico mandato professionale, il Dott. Rossi, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nell’ipotesi indicata, per il Dott. Rossi non si configura alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
(21/02/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società di capitali esercente attività commerciale: “Procura speciale”
Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Albo dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:
- il socio Rossi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e non riveste la carica di amministratore ma gli è stata conferita una procura speciale con ampi poteri;
- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore né gli è stata conferita alcuna procura.
La carica di amministratore unico di detta società è attribuita ad un soggetto terzo.
Pertanto, nell’ipotesi indicata, il Socio Rossi versa in una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione, pur non ricoprendo la carica di amministratore, in quanto al professionista, oltre ad essere socio di maggioranza, è stata conferita una procura speciale con ampi poteri.
Per il socio Verdi, invece, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
(14/02/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società di capitali esercente attività commerciale
Una società di capitali è partecipata da due professionisti entrambi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare:
- il socio Bianchi detiene una quota di partecipazione pari al 51% e riveste la carica di amministratore unico;
- il socio Verdi detiene una quota di partecipazione pari al 49% e non riveste la carica di amministratore.
Nell’ipotesi indicata, per il Socio Bianchi si ravvisa una condizione di incompatibilità con l’esercizio della professione in quanto il professionista ricopre contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore, mentre per il socio Verdi, rivestendo la sola qualifica di socio, non appare configurarsi alcuna ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione.
(07/02/2015 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Trust e Trustee
Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incarico di Trustee può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell’ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.
(20/12/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società commerciale: “Procura speciale”
Con i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti formulati dai diversi Ordini territoriali, è stato confermato che, l’Iscritto nell’Albo dei Commercialisti o degli Esperti Contabili, che sia socio di maggioranza in una società esercente attività commerciale, pur non ricoprendo la carica di amministratore unico (Amministratore Delegato ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione), versa in una condizione di incompatibilità, qualora gli venga conferita procura con ampi poteri.
(13/12/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Attività non prevalente/abituale
Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, si ravvisa incompatibilità quando l’Iscritto svolga concretamente, effettivamente e contemporaneamente attività commerciale, di intermediazione e di mediazione (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: la figura di rappresentante di commercio, procacciatore di affari, agente di assicurazione, intermediario finanziario, assicurativo o commerciale ecc.) in nome proprio o altrui e per proprio conto, anche in modo non prevalente, né abituale. Rientra in questa fattispecie “il caso in cui il commercialista, a scopo di lucro, metta in contatto per un interesse economico proprio, un cliente e terzi al fine di ricavarne una provvigione”.
(06/12/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Socio e amministratore di cooperative
Le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, emanate dal Consiglio Nazionale, escludono l’incompatibilità dell’iscritto nel caso il Professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio e la carica di amministratore di società cooperativa, di mutue assicuratrici e di società consortili.
(29/11/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Spedizionieri Doganali
In virtù dell’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, e considerato l’ordinamento applicabile ai soggetti iscritti all’Albo degli Spedizionieri Doganali che non vieta l’esercizio della libera professione di Commercialista e di Esperto Contabile, l’incompatibilità può ritenersi esclusa per la contemporanea iscrizione nei due Albi.
(22/11/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Società Immobiliari: gestione patrimonio familiare o di mero godimento o conservativa
Secondo le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incompatibilità può ritenersi esclusa qualora l’attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.
Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità, qualora l’iscritto pur ricoprendo contemporaneamente la qualifica di socio di maggioranza e la carica di amministratore (ovvero altra carica da cui derivino poteri gestori) in società di persone o di capitali, gestisca il solo patrimonio immobiliare familiare, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui gli immobili siano dati in locazione all’iscritto stesso oppure a componenti della sua famiglia; in tal modo l’attività di gestione immobiliare si configura come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell’immobile stesso.
(15/11/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Dipendenti della Pubblica Amministrazione
Le note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’incompatibilità allo svolgimento della professione di Commercialista ed Esperto contabile è esclusa solo in caso di opzione per il tempo parziale, previa espressa autorizzazione del responsabile della Pubblica Amministrazione.
(08/11/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Mediatori Civili, Organismi di Mediazione ed Enti di Formazione per mediatori
In materia di attività incompatibili con la professione, ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005, i Pronto Ordini del Consiglio Nazionale, pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’attività di mediatore civile e commerciale ex D.Lgs 28/2010 è compatibile con l’esercizio della professione di commercialista e di esperto contabile.
Le attività svolte dagli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, sono considerate strumentali e ausiliarie della professione, allo stesso modo dei Centri Elaborazioni Dati, delle Società di Revisione, di gestione/amministrazione condominiali e di elaborazione paghe, e pertanto incompatibili laddove congiuntamente:
il professionista ricopra contemporaneamente la qualifica di socio (a prescindere dalla partecipazione societaria di minoranza o maggioranza detenuta) e la carica di amministratore dell’Organismo di Mediazione;
la media del fatturato dell’ultimo quinquennio dell’Organismo di Mediazione, imputabile all’iscritto in base alla percentuale del capitale in suo possesso, risulti superiore alla media del fatturato, rapportata allo stesso periodo, relativa all’attività di commercialista e di esperto contabile.
Qualora un Organismo di Mediazione sia anche Ente di Formazione dei mediatori, iscritto anch’esso nel Registro del Ministero della Giustizia ex D.Lgs 28/2010, si ravvisa l’incompatibilità allorquando il professionista ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e socio di maggioranza.
(01/11/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Professori e Ricercatori Universitari
Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che sia per i professori universitari ordinari e associati, che per i ricercatori universitari, l'incompatibilità allo svolgimento della professione è esclusa solo in caso di opzione per il part-time (l'art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, stabilisce la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo status di dipendente pubblico in regime part-time).
(25/10/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)

 

Imprese agricole
Le Note Interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, hanno chiarito che l’esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio preclusa all’iscritto, è consentita laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L’incompatibilità si rileva invece laddove la vendita dei prodotti agricoli - per quantità e fatturato - configura, non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa.
Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre, è ritenuto incompatibile l’esercizio di attività d’impresa agricola con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).
(18/10/2014 - Commissione Albo Odcec Roma)