L’obbligo della PEC è stato introdotto dall’art. 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale (PEC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD). Per rafforzare tale obbligo, il legislatore con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “semplificazioni”) ha successivamente introdotto un sistema sanzionatoriomolto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (a seguito del D.L. semplificazioni “domicilio digitale”), prevedendo che l’iscritto che non comunichi all’Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell’Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all’applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale (art. 37 D.L. cit.).



