In ragione dei quesiti pervenuti in ordine alla presunta obbligatorietà, per gli Iscritti all’Albo, di maturare tre crediti formativi annuali specifici in materia di antiriciclaggio, si ritiene opportuno precisare che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non prevede un simile obbligo.
L’art. 5 del citato Regolamento stabilisce che per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto a conseguire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, di cui almeno 9 devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità (c.d. CFP obbligatori)1. Pertanto, per il conseguimento dei 9 crediti nelle materie obbligatorie, l’iscritto può scegliere liberamente tra le diverse materie indicate, inclusa quella dell’antiriciclaggio.



